ART. 260
Trattamento fiscale nella fase di decumulo prima dell'erogazione
delle prestazioni pensionistiche PEPP (prodotti pensionistici
individuali paneuropei)
(articolo 13, commi 2, 3, 6, 9 e 12, decreto legislativo 3 agosto
2022, n.114)
1. I risparmiatori in PEPP possono, in conformita' alle disposizioni
previste dall'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019,
richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nel
sottoconto italiano:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per
cento, della posizione maturata nel sottoconto italiano, per spese
sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se', al
coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto
dei redditi gia' assoggettati a imposta, e' applicata una ritenuta a
titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota
pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo
anno dall'apertura del sottoconto italiano, con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un
importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata nel
sottoconto italiano, per l'acquisto della prima casa di abitazione
per se' o per i figli, documentato con atto notarile, o per la
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere a), b), c) e d), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla
prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa
stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia'
assoggettati a imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta
del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un
importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata nel
sottoconto italiano, per ulteriori esigenze dei risparmiatori in
PEPP. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia' assoggettati a
imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per
cento.
2. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai
eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei
versamenti, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate
nel sottoconto italiano. Le anticipazioni possono essere reintegrate,
a scelta del risparmiatore in PEPP, in qualsiasi momento anche
mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di euro 5.164,57.
Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle
anticipazioni reintegrate, e' riconosciuto al contribuente un credito
d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione
dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo
reintegrato.
3. La parte imponibile della rendita anticipata di cui all'articolo
13, comma 4, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114, e'
assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15
per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni
anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione
pensionistica individuale nel sottoconto italiano con un limite
massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Il percettore della
rendita anticipata ha facolta' di non avvalersi della tassazione
sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente
nella dichiarazione dei redditi in tal caso la rendita anticipata e'
assoggettata a tassazione ordinaria.
4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione
individuale relative alle fattispecie previste dall'articolo 13,
comma 7, lettere a) e b), e comma 8, del decreto legislativo 3 agosto
2022, n. 114, e' operata una ritenuta a titolo di imposta con
l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti
percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di maturazione
della posizione pensionistica individuale nel sottoconto italiano con
un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
5. Al fine dell'applicazione delle ritenute previste nel presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 262, comma
4 e 5.