(Testo unico imposte sui redditi-art. 260)
                              ART. 260 
Trattamento fiscale nella  fase  di  decumulo  prima  dell'erogazione
delle  prestazioni  pensionistiche   PEPP   (prodotti   pensionistici
                       individuali paneuropei) 
(articolo 13, commi 2, 3, 6, 9 e 12,  decreto  legislativo  3  agosto
                            2022, n.114) 
 
1. I risparmiatori in PEPP possono, in conformita' alle  disposizioni
previste dall'articolo 57,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.
2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno  2019,
richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata  nel
sottoconto italiano: 
a) in qualsiasi momento, per un  importo  non  superiore  al  75  per
cento, della posizione maturata nel sottoconto  italiano,  per  spese
sanitarie a seguito di  gravissime  situazioni  relative  a  se',  al
coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al  netto
dei redditi gia' assoggettati a imposta, e' applicata una ritenuta  a
titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota
pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo
anno dall'apertura del sottoconto italiano, con un limite massimo  di
riduzione di 6 punti percentuali; 
b) decorsi otto anni di iscrizione al  sottoconto  italiano,  per  un
importo non superiore al 75 per cento della  posizione  maturata  nel
sottoconto italiano, per l'acquisto della prima  casa  di  abitazione
per se' o per i figli,  documentato  con  atto  notarile,  o  per  la
realizzazione degli  interventi  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettere  a),  b),  c)  e  d),  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla
prima casa di abitazione, documentati come previsto  dalla  normativa
stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27  dicembre
1997, n.  449.  Sull'importo  erogato,  al  netto  dei  redditi  gia'
assoggettati a imposta, si applica una ritenuta a titolo  di  imposta
del 23 per cento; 
c) decorsi otto anni di iscrizione al  sottoconto  italiano,  per  un
importo non superiore al 30 per cento della  posizione  maturata  nel
sottoconto italiano, per  ulteriori  esigenze  dei  risparmiatori  in
PEPP. Sull'importo erogato, al netto dei redditi gia' assoggettati  a
imposta, si applica una ritenuta a  titolo  di  imposta  del  23  per
cento. 
2. Le somme percepite a  titolo  di  anticipazione  non  possono  mai
eccedere,  complessivamente,  il  75  per  cento   del   totale   dei
versamenti, maggiorati delle plusvalenze tempo per  tempo  realizzate
nel sottoconto italiano. Le anticipazioni possono essere reintegrate,
a scelta del  risparmiatore  in  PEPP,  in  qualsiasi  momento  anche
mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di euro  5.164,57.
Sulle  somme  eccedenti  il  predetto  limite,  corrispondenti   alle
anticipazioni reintegrate, e' riconosciuto al contribuente un credito
d'imposta  pari  all'imposta  pagata  al  momento   della   fruizione
dell'anticipazione,    proporzionalmente    riferibile    all'importo
reintegrato. 
3. La parte imponibile della rendita anticipata di  cui  all'articolo
13, comma 4, del decreto  legislativo  3  agosto  2022,  n.  114,  e'
assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota  del  15
per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni
anno eccedente il quindicesimo anno di  maturazione  della  posizione
pensionistica individuale  nel  sottoconto  italiano  con  un  limite
massimo di riduzione di 6  punti  percentuali.  Il  percettore  della
rendita anticipata ha facolta'  di  non  avvalersi  della  tassazione
sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente
nella dichiarazione dei redditi in tal caso la rendita anticipata  e'
assoggettata a tassazione ordinaria. 
4. Sulle  somme  percepite  a  titolo  di  riscatto  della  posizione
individuale relative  alle  fattispecie  previste  dall'articolo  13,
comma 7, lettere a) e b), e comma 8, del decreto legislativo 3 agosto
2022, n. 114, e'  operata  una  ritenuta  a  titolo  di  imposta  con
l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari  a  0,30  punti
percentuali per ogni anno eccedente il  quindicesimo  di  maturazione
della posizione pensionistica individuale nel sottoconto italiano con
un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. 
5. Al fine dell'applicazione delle  ritenute  previste  nel  presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 262,  comma
4 e 5.