ART. 261
Regime tributario dei rendimenti delle prestazioni pensionistiche
PEPP (prodotti pensionistici individuali paneuropei)
(articolo 14 decreto legislativo 3 agosto 2022, n.114)
1. I sottoconti italiani sono soggetti all'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi di cui all'articolo 257, comma 1, che i fornitori
di PEPP applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo
d'imposta. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui al medesimo articolo 257, commi 2, 3, 4 e 5.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' versata dai fornitori
di PEPP entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano gli
articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi
da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18 del testo unico in materia di versamenti e
di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
3. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva e' presentata
dai fornitori di PEPP con le modalita' e negli ordinari termini
previsti per la dichiarazione dei redditi.
4. I fornitori di PEPP che operano in regime di libera prestazione di
servizi applicano l'imposta sostitutiva direttamente ovvero mediante
un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati
nell'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di
riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, che
risponde in solido per gli obblighi di determinazione e versamento
dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme.