(Testo unico imposte sui redditi-art. 261)
                              ART. 261 
Regime tributario dei  rendimenti  delle  prestazioni  pensionistiche
        PEPP (prodotti pensionistici individuali paneuropei) 
       (articolo 14 decreto legislativo 3 agosto 2022, n.114) 
 
1. I sottoconti italiani sono soggetti all'imposta sostitutiva  delle
imposte sui redditi di cui all'articolo 257, comma 1, che i fornitori
di PEPP applicano sul risultato netto  maturato  in  ciascun  periodo
d'imposta. Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di
cui al medesimo articolo 257, commi 2, 3, 4 e 5. 
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' versata  dai  fornitori
di PEPP entro il 16  febbraio  di  ciascun  anno.  Si  applicano  gli
articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi
da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18 del testo unico in materia di versamenti  e
di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 
3. La dichiarazione relativa all'imposta  sostitutiva  e'  presentata
dai fornitori di PEPP con  le  modalita'  e  negli  ordinari  termini
previsti per la dichiarazione dei redditi. 
4. I fornitori di PEPP che operano in regime di libera prestazione di
servizi applicano l'imposta sostitutiva direttamente ovvero  mediante
un  rappresentante   fiscale   scelto   tra   i   soggetti   indicati
nell'articolo 33 del testo  unico  in  materia  di  versamenti  e  di
riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n.  33,  che
risponde in solido per gli obblighi di  determinazione  e  versamento
dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme.