(Testo unico imposte sui redditi-art. 262)
                              ART. 262 
Trattamento fiscale nella fase di decumulo al momento dell'erogazione
delle  prestazioni  pensionistiche   PEPP   (prodotti   pensionistici
                       individuali paneuropei) 
(articolo 15, commi da 3 a 7,  decreto  legislativo  3  agosto  2022,
                               n.114) 
 
1. Le prestazioni pensionistiche PEPP previste dall'articolo  15  del
decreto legislativo 3 agosto  2022,  n.  114,  erogate  in  forma  di
capitale o di prelievo, fino a  un  massimo  del  50  per  cento  del
montante finale accumulato, e in rendita sono soggette a una ritenuta
a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per  cento  ridotta  di  una
quota pari a 0,30  punti  percentuali  per  ogni  anno  eccedente  il
quindicesimo anno di  maturazione  della  posizione  individuale  nel
sottoconto italiano con un limite massimo di  riduzione  di  6  punti
percentuali.  Nel  computo  dell'importo  complessivo  erogabile   in
capitale o in forma di prelievi sono  detratte  le  somme  erogate  a
titolo di anticipazione  per  le  quali  non  si  sia  provveduto  al
reintegro.   Lo   stesso   regime   si   applica   alle   prestazioni
pensionistiche PEPP erogate  in  forma  di  capitale  o  di  prelievi
qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno  il  70  per
cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento  dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e  7,  della  legge  8  agosto
1995, n. 335. 
2. Le prestazioni pensionistiche PEPP previste dall'articolo  15  del
decreto legislativo 3 agosto 2022, n.  114,  erogate  in  capitale  e
quelle erogate in forma di prelievi superiori al  50  per  cento  del
montante finale accumulato sono soggette per il loro intero ammontare
a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23 per cento. 
3. Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi  1  e  2,  le  prestazioni
pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale o di  prelievi  sono
imponibili per il loro ammontare complessivo  al  netto  della  parte
corrispondente ai redditi gia' assoggettati a imposta. Le prestazioni
pensionistiche PEPP erogate in forma di rendita sono  imponibili  per
il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente  ai
redditi gia' assoggettati a imposta e a quelli  di  cui  all'articolo
46, comma 1, lettera n), se determinabili. 
4. Le ritenute di cui al presente articolo sono applicate: 
a) dal fornitore del PEPP a cui risulta iscritto il risparmiatore  in
PEPP, nel caso di prestazioni erogate  in  forma  di  capitale  o  di
prelievi; 
b) dai soggetti eroganti, nel caso di prestazioni erogate in forma di
rendita. 
5. Il fornitore di PEPP comunica ai soggetti che erogano le rendite i
dati in suo possesso necessari  per  il  calcolo  della  parte  delle
prestazioni corrispondente ai redditi gia' assoggettati a imposta  se
determinabili. Qualora  il  soggetto  tenuto  all'applicazione  delle
ritenute sulle prestazioni pensionistiche sia residente all'estero  e
non disponga di  una  stabile  organizzazione  nel  territorio  dello
Stato, la ritenuta e' applicata direttamente  dal  soggetto  operante
nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi
ovvero da  un  suo  rappresentante  fiscale  scelto  tra  i  soggetti
indicati nell'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti  e
di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo  2025,  n.  33,
che  risponde  in  solido  per  gli  obblighi  di  determinazione   e
versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione  annuale  delle
somme.