ART. 262
Trattamento fiscale nella fase di decumulo al momento dell'erogazione
delle prestazioni pensionistiche PEPP (prodotti pensionistici
individuali paneuropei)
(articolo 15, commi da 3 a 7, decreto legislativo 3 agosto 2022,
n.114)
1. Le prestazioni pensionistiche PEPP previste dall'articolo 15 del
decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114, erogate in forma di
capitale o di prelievo, fino a un massimo del 50 per cento del
montante finale accumulato, e in rendita sono soggette a una ritenuta
a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una
quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il
quindicesimo anno di maturazione della posizione individuale nel
sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti
percentuali. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in
capitale o in forma di prelievi sono detratte le somme erogate a
titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al
reintegro. Lo stesso regime si applica alle prestazioni
pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale o di prelievi
qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per
cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
2. Le prestazioni pensionistiche PEPP previste dall'articolo 15 del
decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114, erogate in capitale e
quelle erogate in forma di prelievi superiori al 50 per cento del
montante finale accumulato sono soggette per il loro intero ammontare
a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23 per cento.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, le prestazioni
pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale o di prelievi sono
imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte
corrispondente ai redditi gia' assoggettati a imposta. Le prestazioni
pensionistiche PEPP erogate in forma di rendita sono imponibili per
il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai
redditi gia' assoggettati a imposta e a quelli di cui all'articolo
46, comma 1, lettera n), se determinabili.
4. Le ritenute di cui al presente articolo sono applicate:
a) dal fornitore del PEPP a cui risulta iscritto il risparmiatore in
PEPP, nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale o di
prelievi;
b) dai soggetti eroganti, nel caso di prestazioni erogate in forma di
rendita.
5. Il fornitore di PEPP comunica ai soggetti che erogano le rendite i
dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle
prestazioni corrispondente ai redditi gia' assoggettati a imposta se
determinabili. Qualora il soggetto tenuto all'applicazione delle
ritenute sulle prestazioni pensionistiche sia residente all'estero e
non disponga di una stabile organizzazione nel territorio dello
Stato, la ritenuta e' applicata direttamente dal soggetto operante
nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi
ovvero da un suo rappresentante fiscale scelto tra i soggetti
indicati nell'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e
di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33,
che risponde in solido per gli obblighi di determinazione e
versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle
somme.