(Allegato II.2-Allegato II.2 bis art. 5)
                             Articolo 5 
 
((Verifica della variazione del  costo  dei  contratti,  modalita'  e
            termini di pagamento della revisione prezzi)) 
1. ((Le stazioni appaltanti verificano la variazione  del  costo  dei
contratti di lavori con la cadenza stabilita dall'articolo  3,  comma
1.  La  variazione  e'  calcolata  come  differenza  tra  il   valore
dell'indice   sintetico   al   momento   della   rilevazione   e   il
corrispondente  valore  al  mese  di  aggiudicazione  della   miglior
offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto
periodo.)) 
2. ((Quando, in occasione delle verifiche  di  cui  al  comma  1,  si
realizza la condizione di cui all'articolo 3, comma 2,  il  direttore
dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e
all'appaltatore.)) 
3. ((La determinazione delle somme,  in  aumento  o  in  diminuzione,
dovute a titolo di revisione dei  prezzi  avviene  in  corrispondenza
della scadenza degli stati di  avanzamento  dei  lavori  adottati,  a
decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma  2,  ai  sensi
dell'articolo 125, comma 3 del codice.)) 
4. ((Ai fini di cui al comma 2, il  direttore  dei  lavori  trasmette
alla  stazione  appaltante,  ad  integrazione  di  ciascun  stato  di
avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma  3,
uno stato di avanzamento  dei  lavori  revisionale.  L'importo  dello
stato  di  avanzamento  dei  lavori  revisionale,  in  aumento  o  in
diminuzione, e' determinato applicando la metodologia di  calcolo  di
cui alla Tabella B.)) 
5. ((I documenti iniziali di gara possono prevedere  per  il  calcolo
degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  revisionali  il   ricorso
all'alternativa metodologia  di  cui  alla  Tabella  C.  La  stazione
appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del  ricorso
alla predetta metodologia alternativa, che non puo' essere modificata
nel corso dell'esecuzione del  contratto.  In  assenza  di  esplicita
previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la  metodologia
di cui alla Tabella B.)) 
6. ((La stazione appaltante provvede  alla  regolazione  dell'importo
revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del  pagamento
di ciascun stato  di  avanzamento  dei  lavori,  secondo  la  cadenza
contrattuale dei medesimi.)) 
7. ((Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125,
comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi
dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli  eventuali  importi  non
regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla
rata di saldo.)) 
8. ((Resta ferma la possibilita' di prevedere nel contratto modalita'
semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di  revisione
prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento  dei  lavori
che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui  all'articolo
125, comma 3  e  l'importo  revisionale,  determinato  ai  sensi  del
presente Allegato.))