Articolo 5
((Verifica della variazione del costo dei contratti, modalita' e
termini di pagamento della revisione prezzi))
1. ((Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei
contratti di lavori con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma
1. La variazione e' calcolata come differenza tra il valore
dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il
corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior
offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto
periodo.))
2. ((Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si
realizza la condizione di cui all'articolo 3, comma 2, il direttore
dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e
all'appaltatore.))
3. ((La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione,
dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza
della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a
decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma 2, ai sensi
dell'articolo 125, comma 3 del codice.))
4. ((Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette
alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di
avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3,
uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello
stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in
diminuzione, e' determinato applicando la metodologia di calcolo di
cui alla Tabella B.))
5. ((I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo
degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso
all'alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione
appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso
alla predetta metodologia alternativa, che non puo' essere modificata
nel corso dell'esecuzione del contratto. In assenza di esplicita
previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia
di cui alla Tabella B.))
6. ((La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo
revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento
di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza
contrattuale dei medesimi.))
7. ((Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125,
comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi
dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non
regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla
rata di saldo.))
8. ((Resta ferma la possibilita' di prevedere nel contratto modalita'
semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione
prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori
che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui all'articolo
125, comma 3 e l'importo revisionale, determinato ai sensi del
presente Allegato.))