(Allegato II.4-art. 5)
                             Articolo 5. 
Livelli   di   qualificazione   relativi   alla    progettazione    e
 all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti. 
 
1. Per i servizi e le forniture di importo a  base  di  gara  pari  o
superiore  alle  soglie  previste  per  gli  affidamenti  diretti  le
stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli: 
a) qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino  a  750.000
euro; 
b) qualificazione  di  secondo  livello  (SF2)  per  importi  fino  a
5.000.000 di euro; 
c) qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo. 
2. Per poter essere qualificati in uno dei livelli di cui al comma  1
occorre essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma
1 e  ottenere  un  punteggio  complessivo  per  i  requisiti  di  cui
all'articolo 6, comma 2, pari o superiore a: 
a) livello SF3: trenta punti; 
b) livello SF2: quaranta punti; 
c) livello SF1: cinquanta punti. 
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza puo' effettuare
le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto  e
a quelli inferiori. 
4. Fino al 30 giugno 2024, la qualificazione nei livelli  di  cui  al
comma 1, puo' essere ottenuta anche con  un  punteggio  inferiore  di
dieci punti per il livello SF3 e di cinque punti per i livelli SF1  e
SF2. 
5. Ai  fini  dell'affidamento  e  dell'esecuzione  dei  contratti  di
concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi  importo,
le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione  di
livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza  di
tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.