(Allegato II.4-art. 8)
                             Articolo 8. 
Qualificazione  delle  stazioni  appaltanti  e  delle   centrali   di
                    committenza per l'esecuzione. 
 
1. Le stazioni appaltanti e le centrali  di  committenza  qualificate
per la progettazione e per l'affidamento  di  lavori,  di  servizi  e
forniture o di entrambe le tipologie  contrattuali  sono  qualificate
fino al 31 dicembre 2024 anche per  l'esecuzione  rispettivamente  di
lavori,  di  servizi  e  forniture  o  di   entrambe   le   tipologie
contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica. 
2. Dopo il termine di cui al comma 1 la possibilita' di  eseguire  il
contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica  e'  valutata
sulla base dei seguenti requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel
quinquennio precedente la domanda di qualificazione: 
a)  rispetto  dei  tempi  previsti  per  i  pagamenti  di  imprese  e
fornitori; 
b)  assolvimento  degli  obblighi  di  comunicazione  dei  dati   sui
contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute  o  gestite
dall'ANAC; 
c) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
3. Le stazioni appaltanti non  qualificate  per  la  progettazione  e
l'affidamento di lavori, di servizi e  forniture  o  di  entrambe  le
tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire  i
contratti se sono iscritte all'AUSA  e  in  possesso  di  una  figura
tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP. 
4. Dopo il termine di cui al comma 3 la possibilita' di  eseguire  il
contratto e' valutata sulla base dei seguenti requisiti: 
a)  presenza  nella  struttura  organizzativa  di  dipendenti  aventi
specifiche competenze in materia di contratti pubblici e  di  sistemi
digitali; 
b) sistema di formazione e aggiornamento del personale; 
c) contratti  eseguiti  nel  quinquennio  precedente  la  domanda  di
qualificazione; 
d)  rispetto  dei  tempi  previsti  per  i  pagamenti  di  imprese  e
fornitori; 
e)  assolvimento  degli  obblighi  di  comunicazione  dei  dati   sui
contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute  o  gestite
dall'ANAC; 
f) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.