Articolo 8. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione. 1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica. 2. Dopo il termine di cui al comma 1 la possibilita' di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica e' valutata sulla base dei seguenti requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione: a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori; b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC; c) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP. 4. Dopo il termine di cui al comma 3 la possibilita' di eseguire il contratto e' valutata sulla base dei seguenti requisiti: a) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali; b) sistema di formazione e aggiornamento del personale; c) contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione; d) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori; e) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC; f) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.