(CODICE CIVILE-art. 345)
                              Art. 345. 
 
                   (Denunzie al giudice tutelare). 
 
  L'ufficiale dello stato civile,  che  riceve  la  dichiarazione  di
morte di una persona la quale ha lasciato figli in eta' minore ovvero
la dichiarazione di nascita di un figlio di  genitori  ignoti,  e  il
notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la
designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia  al
giudice tutelare entro dieci giorni. 
 
  Il cancelliere, entro quindici giorni  dalla  pubblicazione  o  dal
deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare  delle
decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela. 
 
  I parenti  entro  il  terzo  grado  devono  denunziare  al  giudice
tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela  entro  dieci
giorni da quello in cui ne hanno  avuto  notizia.  La  denunzia  deve
essere fatta anche dalla persona designata quale tutore  o  protutore
entro  dieci  giorni  da  quello  in  cui  ha  avuto  notizia   della
designazione.