(CODICE CIVILE-art. 348)
                              Art. 348. 
 
                        (Scelta del tutore). 
 
  Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore
che ha esercitato per ultimo la patria potesta'. La designazione puo'
essere fatta per  testamento,  per  atto  pubblico  o  per  scrittura
privata autenticata. 
 
  Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si  oppongono  alla
nomina  della  persona  designata,  la  scelta  del  tutore   avviene
preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o
affini del minore, i quali, in quanto sia  opportuno,  devono  essere
sentiti. 
 
  Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore,  deve  anche
sentire il minore che abbia raggiunto l'eta' di anni sedici. 
 
  In ogni caso la scelta deve cadere su persona  idonea  all'ufficio,
di ineccepibile condotta, la  quale  dia  affidamento  di  educare  e
istruire il minore conformemente a  quanto  e'  prescritto  nell'art.
147. 
 
  La tutela di cittadini di razza ariana non puo' essere  affidata  a
persone appartenenti a razza diversa.