(CODICE CIVILE-art. 350)
                              Art. 350. 
 
                 (Incapacita' all'ufficio tutelare). 
 
  Non possono essere nominati  tutori  e,  se  sono  stati  nominati,
devono cessare dall'ufficio: 
    1) coloro che non hanno la  libera  amministrazione  del  proprio
patrimonio; 
    2)coloro che sono stati esclusi  dalla  tutela  per  disposizione
scritta del genitore il quale per  ultimo  ha  esercitato  la  patria
potesta'; 
    3)coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i
discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una  lite,
per effetto della quale puo' essere pregiudicato lo stato del  minore
o una parte notevole del patrimonio di lui; 
    4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potesta'  o
nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela; 
    5) il fallito che  non  e'  stato  cancellato  dal  registro  dei
falliti.