(CODICE CIVILE-art. 351)
                              Art. 351. 
 
                  (Dispensa dall'ufficio tutelare). 
 
  Sono dispensati dall'ufficio di tutore: 
    1) i Principi della Famiglia Reale,  salve  le  disposizioni  che
regolano la tutela dei Principi della stessa Famiglia; 
    2) il Primo Ministro, Capo del Governo; 
    3) i membri del Sacro Collegio; 
    4) i Presidenti delle Assemblee legislative; 
    5) i Ministri Segretari di Stato. 
 
  Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e  5  possono  far  noto  al
giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.