Art. 351. (Dispensa dall'ufficio tutelare). Sono dispensati dall'ufficio di tutore: 1) i Principi della Famiglia Reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei Principi della stessa Famiglia; 2) il Primo Ministro, Capo del Governo; 3) i membri del Sacro Collegio; 4) i Presidenti delle Assemblee legislative; 5) i Ministri Segretari di Stato. Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.