(CODICE CIVILE-art. 354)
                              Art. 354. 
 
               (Tutela affidata a enti di assistenza). 
 
  La tutela dei minori, che non hanno nel luogo  del  loro  domicilio
parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di  tutore,  puo'
essere deferita dal giudice tutelare a  un  ente  di  assistenza  nel
comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio  in  cui  questi  e'
ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei
propri membri a esercitare le funzioni di tutela. 
 
  E' tuttavia in facolta' del giudice tutelare di nominare un  tutore
al minore quando la natura o l'entita' dei beni o  altre  circostanze
lo richiedono.