(CODICE CIVILE-art. 355)
                              Art. 355. 
 
                            (Protutore). 
 
  Sono applicabili al protutore  le  disposizioni  stabilite  per  il
tutore in questa sezione. 
 
  Non si nomina il protutore nei casi  contemplati  nel  primo  comma
dell'art. 354.