(Protocollo-art. 93)
                               Art. 93 
 
  1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente
dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a  questi
ultimi le opportune misure richieste  dal  graduale  sviluppo  o  dal
funzionamento del mercato comune. 
  2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli  interessati  di
presentare le loro osservazioni, constati che un  aiuto  concesso  da
uno Stato, o mediante  fondi  statali,  non  e'  compatibile  con  il
mercato comune a norma dell'art. 92, oppure che tale aiuto e' attuato
in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve  sopprimerlo  o
modificarlo nel termine da essa fissato. 
  Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il
termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato
puo' adire  direttamente  la  Corte  di  giustizia,  in  deroga  agli
articoli 169 e 170. 
  A  richiesta  di  uno  Stato  membro,  il  Consiglio,   deliberando
all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi
da parte di  questo  Stato,  deve  considerarsi  compatibile  con  il
mercato comune,  in  deroga  alle  disposizioni  dell'art.  92  o  ai
regolamenti  di  cui  all'art.  94,  quando  circostanze  eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia  iniziato,
nei riguardi di  tale  aiuto,  la  procedura  prevista  dal  presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato  rivolta
al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale  procedura  fino  a
quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. 
  Tuttavia, se il Consiglio non si  e'  pronunciato  entro  tre  mesi
dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 
  3.  Alla  Commissione  sono  comunicati,  in  tempo  utile  perche'
presenti le sue  osservazioni,  i  progetti  diretti  a  istituire  o
modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile  con
il mercato comune a norma dell'art. 92, la Commissione  inizia  senza
indugio la procedura prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione  alle  misure  progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.