(Convenzione - art. 270)
                            Articolo 270 
            Metodi e mezzi di cooperazione internazionale 
   La cooperazione internazionale per lo sviluppo e il  trasferimento
di tecnologia marina viene effettuata,  per  quanto  e'  possibile  e
opportuno, attraverso programmi bilaterali, regionali o multilaterali
gia' in essere come pure attraverso programmi nuovi  e  ampliati,  al
fine di promuovere la ricerca scientifica marina e  il  trasferimento
della  relativa  tecnologia,  particolarmente  in  nuovi  settori,  e
promuovere opportuni  finanziamenti  internazionali  per  la  ricerca
oceanica e la valorizzazione degli oceani.