Articolo 271 Direttive, criteri e norme Gli Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, promuovono la formulazione di direttive, criteri e regole generalmente accettate per il trasferimento di tecnologia marina nel quadro di accordi bilaterali o nell'ambito di organizzazioni internazionali o altri organismi, tenendo conto in particolare degli interessi e necessita' degli Stati in via di sviluppo.