(Convenzione - art. 271)
                            Articolo 271 
                     Direttive, criteri e norme 
   Gli Stati, direttamente o attraverso le competenti  organizzazioni
internazionali, promuovono la formulazione di  direttive,  criteri  e
regole generalmente accettate  per  il  trasferimento  di  tecnologia
marina  nel  quadro  di   accordi   bilaterali   o   nell'ambito   di
organizzazioni internazionali o altri  organismi,  tenendo  conto  in
particolare degli interessi  e  necessita'  degli  Stati  in  via  di
sviluppo.