Articolo 272 Coordinamento di programmi internazionali Nel campo del trasferimento di tecnologia marina, gli Stati si impegnano per assicurare che le competenti organizzazioni internazionali coordinino le loro attivita', ivi compresi i programmi regionali o mondiali, tenendo conto degli interessi e delle necessita' degli Stati in via di sviluppo e in particolare di quelli privi di litorale e geograficamente svantaggiati.