(Convenzione - art. 272)
                            Articolo 272 
              Coordinamento di programmi internazionali 
   Nel campo del trasferimento di tecnologia  marina,  gli  Stati  si
impegnano   per   assicurare   che   le   competenti   organizzazioni
internazionali coordinino le loro attivita', ivi compresi i programmi
regionali  o  mondiali,  tenendo  conto  degli  interessi   e   delle
necessita' degli Stati in via di sviluppo e in particolare di  quelli
privi di litorale e geograficamente svantaggiati.