Articolo 273 Cooperazione con le organizzazioni internazionali e con l'Autorita' Gli Stati cooperano attivamente con le competenti organizzazioni internazionali e con l'Autorita' al fine di incoraggiare e facilitare il trasferimento, agli Stati in via di sviluppo, ai soggetti che ne hanno la nazionalita' e all'impresa, delle capacita' pratiche e della tecnologia marina, in relazione alle attivita' nell'Area.