(Convenzione - art. 273)
                            Articolo 273 
 Cooperazione con le organizzazioni internazionali e con l'Autorita' 
    Gli Stati cooperano attivamente con le competenti  organizzazioni
internazionali e con l'Autorita' al fine di incoraggiare e facilitare
il trasferimento, agli Stati in via di sviluppo, ai soggetti  che  ne
hanno la nazionalita' e all'impresa, delle capacita' pratiche e della
tecnologia marina, in relazione alle attivita' nell'Area.