(Convenzione - art. 274)
                            Articolo 274 
                        Scopi dell'Autorita' 
   Subordinatamente a tutti gli interessi legittimi, ivi inclusi  tra
l'altro i diritti  e  doveri  dei  detentori,  dei  fornitori  e  dei
destinatari di tecnologia, l'Autorita' assicura,  in  relazione  alle
attivita' nell'Area, che: 
   a) sulla base del principio di un'equa ripartizione geografica, i 
      soggetti aventi la nazionalita' degli Stati in via di sviluppo, 
      sia costieri, sia privi di litorale o geograficamente 
      svantaggiati, vengano ingaggiati, per essere formati, come 
      membri del personale direttivo, tecnico e di ricerca costituito
per l'esecuzione delle attivita'; 
   b) la documentazione tecnica sui relativi macchinari, 
      apparecchiature, dispositivi e procedimenti venga messa a 
      disposizione di tutti gli Stati, in particolare degli Stati in 
      via  di  sviluppo  che  possano  aver  bisogno   e   richiedano
assistenza tecnica in quel campo; 
   c) l'Autorita' adotti disposizioni adeguate per facilitare 
      l'ottenimento di assistenza tecnica nel campo della tecnologia 
      marina da parte degli Stati che possano averne bisogno e farne 
      richiesta, con particolare riferimento agli Stati in via di 
      sviluppo, come pure per facilitare, ai soggetti che di essi 
      hanno la nazionalita', l'acquisizione delle necessarie 
      specializzazioni  e  conoscenze  pratiche,   ivi   inclusa   la
formazione professionale; 
   d) gli Stati che possono aver bisogno di assistenza tecnica in 
      questo campo e ne fanno richiesta, con particolare riferimento 
      agli Stati in via di sviluppo, vengano aiutati ad acquisire le 
      necessarie apparecchiature, procedimenti, impianti e altre 
      conoscenze tecniche, attraverso qualsiasi  accordo  finanziario
previsto dalla presente Convenzione.