Art. 179 
            Categoria delle stazioni radioelettriche di nave 
    1. Le stazioni radioelettriche di  nave,  ai  fini  del  servizio
della  corrispondenza  pubblica,  sono   ripartite   nelle   seguenti
categorie: 
    a) 1ª categoria: sono classificate in questa categoria  tutte  le
stazioni radioelettriche  di  nave  che  effettuano  il  servizio  in
maniera continuativa per 24 ore al giorno; 
    b) 2ª categoria: sono classificate in questa categoria  tutte  le
stazioni radioelettriche di nave che effettuano il  servizio  per  16
ore al giorno; 
    c) 3ª categoria: sono classificate in questa categoria  tutte  le
stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore
al giorno; 
    d) 4ª categoria: sono classificate in questa categoria  tutte  le
stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per  meno
di 8 ore al giorno. 
    2. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti,  determina  in  quali  delle  categorie   suddette   sara'
assegnata ogni stazione radioelettrica  di  bordo.  Tale  indicazione
dovra' essere riportata nella licenza di esercizio radioelettrico  di
cui all'articolo 183.