Art. 272.
             Misure tecniche, organizzative, procedurali

  1.  In  tutte  le  attivita'  per  le  quali  la valutazione di cui
all'articolo  271  evidenzia  rischi  per la salute dei lavoratori il
datore  di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali,
per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
  2. In particolare, il datore di lavoro:
    a)  evita  l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo
di attivita' lavorativa lo consente;
    b)  limita  al  minimo  i  lavoratori  esposti,  o potenzialmente
esposti, al rischio di agenti biologici;
    c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
    d)  adotta  misure  collettive  di  protezione  ovvero  misure di
protezione  individuali  qualora non sia possibile evitare altrimenti
l'esposizione;
    e)  adotta  misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la
propagazione  accidentale  di  un agente biologico fuori dal luogo di
lavoro;
    f)   usa   il   segnale   di   rischio  biologico,  rappresentato
nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
    g)  elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare
campioni di origine umana ed animale;
    h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
    i)  verifica  la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro
al  di  fuori  del  contenimento  fisico  primario,  se  necessario o
tecnicamente realizzabile;
    l)    predispone    i    mezzi   necessari   per   la   raccolta,
l'immagazzinamento  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti in condizioni di
sicurezza,    mediante   l'impiego   di   contenitori   adeguati   ed
identificabili  eventualmente  dopo  idoneo  trattamento  dei rifiuti
stessi;
    m)  concorda  procedure  per  la manipolazione ed il trasporto in
condizioni  di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di
lavoro.