Art. 273.
                          Misure igieniche

  1.  In  tutte  le  attivita'  nelle  quali  la  valutazione  di cui
all'articolo  271  evidenzia  rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro assicura che:
    a)   i   lavoratori  dispongano  dei  servizi  sanitari  adeguati
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonche', se del caso, di
lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
    b)  i  lavoratori  abbiano  in  dotazione indumenti protettivi od
altri  indumenti  idonei,  da  riporre  in posti separati dagli abiti
civili;
    c)  i  dispositivi  di  protezione individuale siano controllati,
disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresi' a
far  riparare  o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione
successiva;
    d)  gli  indumenti  di  lavoro  e  protettivi  che possono essere
contaminati  da  agenti  biologici vengano tolti quando il lavoratore
lascia  la  zona  di  lavoro,  conservati  separatamente  dagli altri
indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
  2.  Nelle  aree  di  lavoro  in  cui c'e' rischio di esposizione e'
vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al
consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.