Art. 274.
       Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

  1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in
sede  di  valutazione  dei rischi, presta particolare attenzione alla
possibile  presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o
degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale
presenza comporta in relazione al tipo di attivita' svolta.
  2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro
definisce  e  provvede a che siano applicate procedure che consentono
di   manipolare,   decontaminare   ed   eliminare  senza  rischi  per
l'operatore e per la comunita', i materiali ed i rifiuti contaminati.
  3.  Nei  servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che
sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo
3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al
minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XLVII.