Art. 278.
                      Informazioni e formazione

  1.   Nelle   attivita'   per   le   quali  la  valutazione  di  cui
all'articolo 271  evidenzia  rischi  per la salute dei lavoratori, il
datore  di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili,  informazioni  ed  istruzioni, in particolare per quanto
riguarda:
    a) i   rischi   per   la  salute  dovuti  agli  agenti  biologici
utilizzati;
    b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
    c) le misure igieniche da osservare;
    d) la  funzione  degli  indumenti  di  lavoro  e protettivi e dei
dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
    e) le  procedure  da  seguire  per  la  manipolazione  di  agenti
biologici del gruppo 4;
    f) il  modo  di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure
da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
  2.  Il  datore  di  lavoro  assicura  ai  lavoratori una formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
  3.  L'informazione  e  la  formazione  di  cui  ai commi 1 e 2 sono
fornite  prima  che  i  lavoratori  siano  adibiti  alle attivita' in
questione,  e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque
ogni  qualvolta  si  verificano  nelle  lavorazioni  cambiamenti  che
influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
  4.  Nel  luogo  di  lavoro  sono  apposti in posizione ben visibile
cartelli  su  cui  sono  riportate le procedure da seguire in caso di
infortunio od incidente.