Art. 256 Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi 1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 255, in conformita' alla presente sezione e alle leggi regionali: a) i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute; b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi; c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; d) lo Stato. 2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali per gli interventi sulle cose di cui all'articolo 255 e' richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela prevista per i beni culturali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Restano tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, le competenze in materia di tutela paesistica, nonche' le competenze del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 255 ne danno comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.
Nota agli articoli 255 e 256: - Il testo degli articoli 28, comma 2,50 e 169 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, e' il seguente: «Art. 28 (Misure cautelari e preventive). - 1. (omissis). 2. Al soprintendente spetta altresi' la facolta' di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.». «Art. 50 (Distacco di beni culturali). - 1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista. 2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonche' la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.». «Art. 169 (Opere illecite). - 1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50: a ) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10; b ) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13; c ) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel piu' breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione. 2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.».