Art. 256 
          Soggetti autorizzati a effettuare gli interventi 
 
1. Possono provvedere direttamente agli interventi  di  ricognizione,
catalogazione,  manutenzione,  restauro,  gestione  e  valorizzazione
delle cose di cui all'articolo  255,  in  conformita'  alla  presente
sezione e alle leggi regionali: 
a) i privati  in  forma  singola  o  associata,  compresi  comunanze,
regole, comitati e associazioni anche non riconosciute; 
b) i comuni, le province, gli enti parco, altri  enti  pubblici  e  i
loro consorzi; 
c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
d) lo Stato. 
2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
per gli interventi sulle cose di cui all'articolo  255  e'  richiesta
solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela prevista per i
beni culturali dal  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
recante il  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio.  Restano
tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto
legislativo n. 42 del  2004,  le  competenze  in  materia  di  tutela
paesistica, nonche' le competenze del Ministero della  difesa  e  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
3. I soggetti, pubblici o  privati,  che  intendano  provvedere  agli
interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle
cose di cui all'articolo 255 ne  danno  comunicazione,  corredata  di
progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno
due  mesi  prima  dell'inizio  delle   opere,   alla   Soprintendenza
competente per territorio. 
 
          Nota agli articoli 255 e 256:
             -  Il  testo  degli  articoli  28,  comma 2,50 e 169 del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
          culturali  e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
          L.  6  luglio  2002,  n.  137),  pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n.
          45, e' il seguente:
             «Art.   28   (Misure   cautelari  e  preventive).  -  1.
          (omissis).
             2.  Al  soprintendente  spetta  altresi'  la facolta' di
          ordinare   l'inibizione  o  la  sospensione  di  interventi
          relativi  alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando
          per  esse  non  siano ancora intervenute la verifica di cui
          all'articolo  12,  comma  2,  o  la  dichiarazione  di  cui
          all'articolo 13.».
             «Art.  50 (Distacco di beni culturali). - 1. E' vietato,
          senza  l'autorizzazione  del  soprintendente,  disporre  ed
          eseguire   il  distacco  di  affreschi,  stemmi,  graffiti,
          lapidi,   iscrizioni,   tabernacoli   ed   altri   elementi
          decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
             2.    E'    vietato,    senza    l'autorizzazione    del
          soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi,
          graffiti,   lapidi,   iscrizioni,  tabernacoli  nonche'  la
          rimozione  di cippi e monumenti, costituenti vestigia della
          Prima   guerra   mondiale   ai  sensi  della  normativa  in
          materia.».
             «Art. 169 (Opere illecite). - 1. E' punito con l'arresto
          da  sei  mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro
          38.734,50:
              a  )  chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove,
          modifica,  restaura ovvero esegue opere di qualunque genere
          sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
              b    )    chiunque,    senza    l'autorizzazione    del
          soprintendente,  procede  al distacco di affreschi, stemmi,
          graffiti,  iscrizioni,  tabernacoli  ed  altri ornamenti di
          edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi
          sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
              c  )  chiunque  esegue,  in  casi  di assoluta urgenza,
          lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli
          ai  beni  indicati  nell'articolo 10, senza darne immediata
          comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel
          piu'  breve  tempo,  i  progetti  dei lavori definitivi per
          l'autorizzazione.
             2.  La  stessa  pena  prevista dal comma 1 si applica in
          caso  di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori
          impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.».