Art. 259 
                Competenze del Ministero della difesa 
 
1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle  risorse  destinate  a
tali finalita': 
a) puo' realizzare direttamente gli interventi  di  cui  all'articolo
256, comma 1, o concorrere alla loro  realizzazione,  in  particolare
mediante l'impiego delle truppe alpine; 
b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per
i beni e le attivita' culturali nell'attuazione del programma di  cui
all'articolo 258, comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli  obiettivi
dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito  italiano  ha
carattere di priorita' la catalogazione informatica delle fonti della
prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.