Art. 260 
            Competenze del Ministero degli affari esteri 
 
1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalita', il  Ministero
degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni  e
le attivita' culturali  e  il  Ministero  della  difesa,  promuove  e
coordina: 
a) la partecipazione degli Stati le cui Forze  armate  operarono  sul
fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di  cui
all'articolo 255; 
b) la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero; 
c) la cooperazione di amministrazioni dello Stato, universita',  enti
pubblici e soggetti privati con soggetti  stranieri  per  la  ricerca
storica sulla Prima guerra mondiale.