Art. 263 
                       Reperti mobili e cimeli 
 
1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o  cimeli  relativi  al
fronte terrestre della  Prima  guerra  mondiale  di  notevole  valore
storico o documentario, ovvero possieda  collezioni  o  raccolte  dei
citati reperti o cimeli, ne da' comunicazione al sindaco  del  comune
nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla  data  del
ritrovamento, indicandone la natura, la quantita'  e,  ove  nota,  la
provenienza.