Art. 371 
 
                      Durata della concessione 
 
1. La concessione dura otto anni, ed  e'  rinnovabile  per  una  sola
volta. 
2. In caso di trasferimento in comune non limitrofo al comune di sede
dell'alloggio, la concessione cessa al termine del novantesimo giorno
dalla data di effettuazione del movimento del militare, o dalla  data
in cui avrebbe dovuto effettuarsi. 
3. In caso di trasferimento del concessionario  con  figli  a  carico
aventi  obblighi  di  studio,  la  cessazione  della  concessione  e'
prorogata fino al termine dell'anno scolastico in corso.