Art. 372 Commissione per gli alloggi 1. In sede locale, i generali comandanti di divisione e dell'Ispettorato scuole nominano tre distinte Commissioni per l'assegnazione degli alloggi ufficiali, sottufficiali e appuntati e carabinieri, composta da: a) Presidente: Comandante del corpo competente; b) un ufficiale dell'ente amministrativo nominato dal Comandante della divisione o dell'ispettorato; c) tre membri della categoria interessata, designati dal Consiglio di base della rappresentanza corrispondente. 2. Per il personale del Comando generale le Commissioni alloggi sono composte da: a) Presidente: Sottocapo di Stato maggiore del Comando generale; b) Comandante del Reparto autonomo; c) tre membri della categoria interessata, designati dal Consiglio di base della rappresentanza del Reparto autonomo del Comando generale. 3. Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni alloggi e' prevista la commissione alloggi unica nazionale costituita da: a) Presidente: Vice comandante generale; b) tre membri, uno per ogni categoria, nominati dal Comandante generale; c) tre membri, uno per ogni categoria, designati dal Consiglio centrale della rappresentanza - sezione carabinieri. 4. Il mandato conferito ai componenti della commissione ha durata biennale e non e' immediatamente rinnovabile, a eccezione dei Presidenti e del Comandante del Reparto autonomo. 5. Per ciascun membro delle suindicate commissioni, che non partecipa a esse di diritto, e' designato il sostituto, che subentra nei casi di assenza del titolare. 6. I componenti delle commissioni possono essere scelti anche fra i militari non appartenenti agli organismi rappresentativi. 7. I membri della commissione facenti parte della rappresentanza militare sono nominati dai rispettivi Consigli e durano in carica fino al termine del mandato.