Art. 372 
 
                     Commissione per gli alloggi 
 
1.  In  sede  locale,  i   generali   comandanti   di   divisione   e
dell'Ispettorato  scuole  nominano  tre  distinte   Commissioni   per
l'assegnazione degli alloggi ufficiali, sottufficiali e  appuntati  e
carabinieri, composta da: 
a) Presidente: Comandante del corpo competente; 
b) un ufficiale  dell'ente  amministrativo  nominato  dal  Comandante
della divisione o dell'ispettorato; 
c) tre membri della categoria interessata, designati dal Consiglio di
base della rappresentanza corrispondente. 
2. Per il personale del Comando generale le Commissioni alloggi  sono
composte da: 
a) Presidente: Sottocapo di Stato maggiore del Comando generale; 
b) Comandante del Reparto autonomo; 
c) tre membri della categoria interessata, designati dal Consiglio di
base della rappresentanza del Reparto autonomo del Comando generale. 
3. Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni
alloggi e' prevista la commissione alloggi unica nazionale costituita
da: 
a) Presidente: Vice comandante generale; 
b) tre membri,  uno  per  ogni  categoria,  nominati  dal  Comandante
generale; 
c) tre membri,  uno  per  ogni  categoria,  designati  dal  Consiglio
centrale della rappresentanza - sezione carabinieri. 
4. Il mandato conferito ai componenti  della  commissione  ha  durata
biennale  e  non  e'  immediatamente  rinnovabile,  a  eccezione  dei
Presidenti e del Comandante del Reparto autonomo. 
5. Per ciascun membro delle suindicate commissioni, che non partecipa
a esse di diritto, e' designato il sostituto, che subentra  nei  casi
di assenza del titolare. 
6. I componenti delle commissioni possono essere scelti anche  fra  i
militari non appartenenti agli organismi rappresentativi. 
7. I membri della  commissione  facenti  parte  della  rappresentanza
militare sono nominati dai rispettivi Consigli  e  durano  in  carica
fino al termine del mandato.