Art. 373 
 
                  Compiti delle Commissioni alloggi 
 
1. Le Commissioni alloggi, distinte per categoria, sono convocate dal
Comandante di corpo -  che  le  presiede  -  ogni  qualvolta  occorre
deliberare sulla materia di competenza. 
2. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di partecipare alle
riunioni, in quanto l'attivita' svolta dalle commissioni e' attivita'
di servizio. 
3. Le Commissioni, ciascuna per la parte di'  competenza,  provvedono
a: 
a)  esaminare  le  domande  dei  concorrenti  all'assegnazione  degli
alloggi; 
b) decidere sull'ammissione, sulla esclusione e sulla sospensione dei
concorrenti dal concorso; 
c)  formare  la  graduatoria   dei   concorrenti,   disponendone   la
pubblicazione; 
d) esprimere pareri su tutte le  questioni  relative  all'offerta  di
alloggi disponibili e alla revoca anticipata  delle  concessioni  nei
casi previsti dal regolamento. 
4. Le deliberazioni  adottate  dalle  commissioni  sono  approvate  a
maggioranza. Il Presidente e ogni singolo  membro  hanno  diritto  al
voto, che e' obbligatorio ed e' espresso in forma  palese,  iniziando
dal meno anziano. Devono astenersi dal  voto,  facendo  riportare  la
motivazione nel verbale, i membri che siano direttamente  interessati
alla questione in trattazione oppure la votazione verta su situazioni
riguardanti altri concorrenti legati da vincoli di parentela. 
5.  Il  verbale,  redatto  al  termine  di  ciascuna   riunione,   e'
sottoscritto da tutti i componenti della commissione deliberante.