Art. 374 
 
                       Assegnazione di alloggi 
 
1. L'assegnazione degli ASTC avviene mediante concorso indetto  dagli
enti competenti, che provvedono a  informare  i  Comandi  interessati
nonche'  quelli  presso  i  quali  presta  servizio   il   personale,
trasferito e non ancora giunto alla sede. 
2. Il bando del concorso va affisso agli albi di ciascun comando  per
almeno 15 giorni e indica: 
a) la localita' ove e' ubicato l'alloggio disponibile da assegnare  e
le sue caratteristiche; 
b) il termine di presentazione della domanda; 
c) la documentazione richiesta. 
3.  L'assegnazione  dell'ASTC  avviene  in  base   all'ordine   della
graduatoria approvata dalla Commissione da affiggere  agli  albi  dei
relativi comandi per 15 giorni. 
4.  La  domanda  di  assegnazione,  uniforme  al  modello   riportato
nell'allegato B  di  cui  all'articolo  384,  deve  essere  inoltrata
all'Ente competente alla concessione  entro  il  termine  da  fissare
almeno 30 giorni dopo la comunicazione di concorso. 
5. La presentazione dolosa di documentazione non  conforme  al  vero,
indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta  la
permanente esclusione del concorrente dalla assegnazione di qualsiasi
ASTC  in  ambito  nazionale,   da   annotare   nella   documentazione
matricolare dell'interessato. 
6. La Commissione alloggi, se in sede di esame preliminare  riscontra
che la domanda presentata  sia  incompleta  o  mancante  di  dati  ne
informa  il  concorrente,  accordandogli  venti  giorni  per  la  sua
regolarizzazione. Trascorso tale periodo  senza  giustificato  motivo
determinato da causa  di  forza  maggiore,  la  commissione  archivia
l'istanza, dandone comunicazione scritta all'interessato. 
7.  Sulla  base  delle  domande  accolte,  la   commissione   alloggi
competente  procede  alla  formazione  e  alla  pubblicazione   della
graduatoria  distinta  per  ufficiali,  sottufficiali,  appuntati   e
carabinieri. 
8. Contro l'ordine delle graduatorie e' ammesso ricorso, entra trenta
giorni dalla loro  pubblicazione  da  presentarsi  direttamente  alla
commissione alloggi unica nazionale. 
9. Il concorrente,  che  abbia  presentato  domanda  prima  di  avere
raggiunto la nuova sede di servizio, e' incluso nella graduatoria  ma
la  concessione   dell'alloggio   avviene   all'atto   dell'effettivo
trasferimento. 
10. Gli alloggi disponibili sono  assegnati  secondo  l'ordine  delle
graduatorie e, in caso di  rinuncia,  al  concorrente  che  segue  il
rinunciatario nella stessa graduatoria. 
11. Il concorrente e' tenuto a rispondere - entro il ventesimo giorno
dalla data di notifica - all'offerta di alloggio. In caso di  mancata
risposta, e' considerato rinunciatario. 
12. Il Comandante di corpo competente provvede all'assegnazione degli
alloggi con l'emanazione dell'atto formale di concessione, redatto in
conformita' al modello riportato nell'allegato C di cui  all'articolo
385, e firmato per accettazione dal concessionario. 
13. L'atto formale di concessione e' assunto a  repertorio  dell'ente
ed e' registrato ai sensi delle vigenti norme fiscali,  con  onere  a
carico dell'utente. 
14. I comandi competenti  alla  concessione,  entro  quarantotto  ore
dalla  data  della  consegna  dell'alloggio,  ottemperano  a   quanto
disposto dall'articolo 12 del decreto-legge 21  marzo  1978,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.  191  e
dall'articolo 1, comma 344, legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
 
 
          Note all'art. 374: 
          - Per il testo dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978
          n. 59, si vedano le note all'articolo 327. 
          - Per il testo del comma 344 dell'art.  1  della  legge  30
          dicembre 2004 n. 311, si vedano le note all'articolo 327.