Art. 374 Assegnazione di alloggi 1. L'assegnazione degli ASTC avviene mediante concorso indetto dagli enti competenti, che provvedono a informare i Comandi interessati nonche' quelli presso i quali presta servizio il personale, trasferito e non ancora giunto alla sede. 2. Il bando del concorso va affisso agli albi di ciascun comando per almeno 15 giorni e indica: a) la localita' ove e' ubicato l'alloggio disponibile da assegnare e le sue caratteristiche; b) il termine di presentazione della domanda; c) la documentazione richiesta. 3. L'assegnazione dell'ASTC avviene in base all'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione da affiggere agli albi dei relativi comandi per 15 giorni. 4. La domanda di assegnazione, uniforme al modello riportato nell'allegato B di cui all'articolo 384, deve essere inoltrata all'Ente competente alla concessione entro il termine da fissare almeno 30 giorni dopo la comunicazione di concorso. 5. La presentazione dolosa di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta la permanente esclusione del concorrente dalla assegnazione di qualsiasi ASTC in ambito nazionale, da annotare nella documentazione matricolare dell'interessato. 6. La Commissione alloggi, se in sede di esame preliminare riscontra che la domanda presentata sia incompleta o mancante di dati ne informa il concorrente, accordandogli venti giorni per la sua regolarizzazione. Trascorso tale periodo senza giustificato motivo determinato da causa di forza maggiore, la commissione archivia l'istanza, dandone comunicazione scritta all'interessato. 7. Sulla base delle domande accolte, la commissione alloggi competente procede alla formazione e alla pubblicazione della graduatoria distinta per ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri. 8. Contro l'ordine delle graduatorie e' ammesso ricorso, entra trenta giorni dalla loro pubblicazione da presentarsi direttamente alla commissione alloggi unica nazionale. 9. Il concorrente, che abbia presentato domanda prima di avere raggiunto la nuova sede di servizio, e' incluso nella graduatoria ma la concessione dell'alloggio avviene all'atto dell'effettivo trasferimento. 10. Gli alloggi disponibili sono assegnati secondo l'ordine delle graduatorie e, in caso di rinuncia, al concorrente che segue il rinunciatario nella stessa graduatoria. 11. Il concorrente e' tenuto a rispondere - entro il ventesimo giorno dalla data di notifica - all'offerta di alloggio. In caso di mancata risposta, e' considerato rinunciatario. 12. Il Comandante di corpo competente provvede all'assegnazione degli alloggi con l'emanazione dell'atto formale di concessione, redatto in conformita' al modello riportato nell'allegato C di cui all'articolo 385, e firmato per accettazione dal concessionario. 13. L'atto formale di concessione e' assunto a repertorio dell'ente ed e' registrato ai sensi delle vigenti norme fiscali, con onere a carico dell'utente. 14. I comandi competenti alla concessione, entro quarantotto ore dalla data della consegna dell'alloggio, ottemperano a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 e dall'articolo 1, comma 344, legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Note all'art. 374: - Per il testo dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59, si vedano le note all'articolo 327. - Per il testo del comma 344 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si vedano le note all'articolo 327.