Art. 377 
 
                 Revoca anticipata della concessione 
 
1. Per motivi eccezionali o per causa di forza maggiore connessi alla
stabilita' e abitabilita' degli immobili in cui hanno sito  e  previa
autorizzazione del Comando generale, il Comando che ha rilasciato  la
concessione, puo' disporne la revoca. 
2. In tal caso, all'utente e'  assegnato,  per  la  rimanente  durata
della concessione, il primo alloggio idoneo disponibile e le spese di
trasferimento sono a carico dell'amministrazione. 
3. Il Comando competente  notifica  il  provvedimento  di  revoca  al
concessionario,  precisandogli  i  motivi  e  la  data  di   rilascio
dell'alloggio, che e' fissata  in  relazione  ai  motivi  stessi  che
determinano la revoca.