Art. 379 
 
                          Recupero coattivo 
 
1. Il Comando che ha rilasciato la concessione, in  caso  di  mancato
rilascio dell'ASTC nel termine fissato, emette,  entro  i  successivi
trenta giorni, formale ordinanza di  recupero  coattivo,  secondo  il
modello  riportato  nell'allegato  D  di  cui  all'articolo  386,  da
notificare al concessionario. 
2.  Il  Comando  competente  fissa  la  data  del  recupero  coattivo
dell'alloggio, entro il termine dei successivi trenta giorni. 
3.  L'esecuzione  del  recupero  coattivo  e'  effettuata  alla  data
stabilita,   anche   se    pendente    ricorso    amministrativo    o
giurisdizionale, da un ufficiale, assistito da personale dell'Arma  e
da un medico militare, appositamente designati. 
4.  Nel  caso  che  l'alloggio  sia  chiuso,  o  l'utente  si   renda
irreperibile  o  non  consenta  l'ingresso,  si  procede  all'accesso
forzoso a termini di legge compilando l'inventario  particolareggiato
di quanto rinvenuto nell'alloggio. 
5.   Per    l'imballaggio,    il    facchinaggio,    il    trasporto,
l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili  e  delle  masserizie,
sara' incaricata ditta civile. 
6. Le relative spese sono  poste  a  carico  dell'utente  e,  se  non
ottempera al pagamento, recuperate a norma di legge.