Art. 314 Incarico di verifica della conformita' 1. La verifica di conformita' e' effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto. 2. Ove il responsabile del procedimento accerti che le prestazioni rientrino tra quelle di cui all'articolo 300, comma 2, lettera b), la stazione appaltante attribuisce l'incarico della verifica di conformita' ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all'oggetto del contratto. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, non possono essere affidati incarichi di verifica di conformita': a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivita' di servizio; b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori della prestazione oggetto della verifica di conformita'; c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attivita' di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione delle forniture o dei servizi da verificare; d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da verificare; e) a soggetti che hanno espletato le attivita' di verifica di cui all'articolo 280, comma 2. 4. Il soggetto che e' stato incaricato di una verifica di conformita' in corso di esecuzione da una stazione appaltante, non puo' essere incaricato dalla medesima di una nuova verifica di conformita' se non sono trascorsi almeno tre mesi dalla chiusura delle operazioni della precedente verifica. Per le verifiche di conformita' non in corso di esecuzione il divieto e' stabilito in sei mesi. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa e' articolata su basi locali, il divieto e' limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti. 5. Qualora la verifica di conformita' sia affidata ad una commissione, si applica l'articolo 220. 6. Ai fini del compenso spettante al soggetto esterno incaricato della verifica di conformita' possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe della categoria dell'ordine professionale di appartenenza. In caso di commissione di collaudo in cui, in relazione alla particolarita' della prestazione, siano presenti soggetti appartenenti a ordini professionali differenti, la tariffa di riferimento del compenso e' calcolata con riferimento alla tariffa della categoria dell'ordine professionale di appartenenza corrispondente alla prestazione prevalente del contratto.