Art. 316 
 
              Estensione della verifica di conformita' 
 
    1. La verifica di conformita' di un intervento e' conclusa  entro
il termine stabilito dal contratto  e  comunque  non  oltre  sessanta
giorni    dall'ultimazione    dell'esecuzione    delle    prestazioni
contrattuali   ovvero   entro    il    diverso    termine    previsto
nell'ordinamento  della  singola  stazione  appaltante   ovvero   nel
relativo contratto. 
    2. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto  termine  e
delle  relative  cause  il  soggetto  incaricato  della  verifica  di
conformita'  trasmette  formale  comunicazione  all'esecutore  e   al
responsabile del procedimento, con la indicazione  dei  provvedimenti
da assumere per la ripresa e il  completamento  delle  operazioni  di
verifica di conformita'. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto
incaricato  della  verifica  di  conformita',  il  responsabile   del
procedimento, assegna un termine non superiore a quindici giorni  per
il completamento delle operazioni,  trascorsi  inutilmente  i  quali,
propone alla stazione appaltante la  decadenza  dell'incarico,  ferma
restando la responsabilita' del soggetto sopra indicato per  i  danni
che dovessero derivare da tale inadempienza. 
    3.  La  verifica  della  buona   esecuzione   delle   prestazioni
contrattuali e' effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il
soggetto incaricato della verifica di conformita' ritenga necessari.