Art. 321 
 
Verifiche e valutazioni del soggetto che  procede  alla  verifica  di
                             conformita' 
 
    1. Il soggetto che procede alla verifica di conformita'  provvede
a raffrontare i dati di fatto  risultanti  dal  processo  verbale  di
controllo con gli eventuali  dati  relativi  al  contratto  e  con  i
documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul  modo
con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni  contrattuali  e  le
eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione. 
    2. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto  che  procede  alla
verifica  di  conformita'  indica  se  le  prestazioni  sono  o  meno
collaudabili, ovvero, riscontrandosi  difetti  o  mancanze  di  lieve
entita'  riguardo  all'esecuzione,  collaudabili  previo  adempimento
delle prescrizioni impartite all'esecutore, con  assegnazione  di  un
termine per adempiere. 
    3. Con apposita relazione riservata il soggetto  che  procede  al
controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore
e sulle eventuali penali sulle quali non  sia  gia'  intervenuta  una
risoluzione definitiva.