Art. 322 
 
               Certificato di verifica di conformita' 
 
    1. Il soggetto incaricato della verifica di conformita'  rilascia
il  certificato  di  verifica  di  conformita'  quando  risulti   che
l'esecutore  abbia   completamente   e   regolarmente   eseguito   le
prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica  di  conformita'
contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi,
l'indicazione   dell'esecutore,   il   nominativo    del    direttore
dell'esecuzione,  il  tempo   prescritto   per   l'esecuzione   delle
prestazioni, le date delle attivita' di  effettiva  esecuzione  delle
prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso
di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo  totale
ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;  la  certificazione
di verifica di conformita'. 
    2. E' fatta salva la responsabilita' dell'esecutore per eventuali
vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalita'
non verificabili in sede di verifica di conformita'. 
    3. Qualora il certificato di verifica di conformita'  sia  emesso
dal  direttore  dell'esecuzione,  lo   stesso   e'   confermato   dal
responsabile del procedimento.