Art. 324 
 
        Provvedimenti successivi alla verifica di conformita' 
 
    1. Successivamente all'emissione del certificato di  verifica  di
conformita', si procede al  pagamento  del  saldo  delle  prestazioni
eseguite e allo svincolo della  cauzione  prestata  dall'esecutore  a
garanzia  del  mancato  o  inesatto  adempimento  delle  obbligazioni
dedotte in contratto.