Art. 196. 
 
  E' considerato come luogo di prima  pubblicazione,  il  luogo  dove
sono esercitati  per  la  prima  volta  i  diritti  di  utilizzazione
previsti negli articoli 12 e seguenti di questa legge. 
 
  Nei riguardi delle opere  dell'arte  figurativa,  del  cinema,  del
disco fonografico o di  altro  apparecchio  analogo  riproduttore  di
suoni o di voci, della fotografia e di ogni altra opera  identificata
dalla sua forma materiale, si considera  come  equivalente  al  luogo
della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.