Art. 201. 
 
  Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti gia' fabbricati prima
della entrata in vigore di questa legge, che vengono  sottoposti  per
la prima volta all'obbligo del deposito o di altre formalita',  detto
deposito e dette formalita' devono essere  adempiute  nei  termini  e
secondo le norme stabilite dal regolamento.