Art. 61. 
 
  Le catene di trasmissione  e  le  relative  ruote  dentate  devono,
quando non si trovino in  posizione  inaccessibile,  essere  protette
mediante custodia completa. 
  Qualora trattisi di catene molto lunghe, la  custodia  puo'  essere
limitata alle ruote dentate con appendice adeguatamente estesa  oltre
le zone di avvolgimento, fermo restando  l'obbligo  di  proteggere  i
tratti di catena scoperta nei  casi  e  con  le  modalita'  stabilite
dall'art. 56 nei riguardi delle cinghie e delle funi di trasmissione.