Art. 61. Le catene di trasmissione e le relative ruote dentate devono, quando non si trovino in posizione inaccessibile, essere protette mediante custodia completa. Qualora trattisi di catene molto lunghe, la custodia puo' essere limitata alle ruote dentate con appendice adeguatamente estesa oltre le zone di avvolgimento, fermo restando l'obbligo di proteggere i tratti di catena scoperta nei casi e con le modalita' stabilite dall'art. 56 nei riguardi delle cinghie e delle funi di trasmissione.