Art. 217. (Rapporto informativo per gli impiegati con qualifica inferiore ad aiuto) Il rapporto informativo per il personale delle carriere direttive con qualifica inferiore ad aiuto od equiparata e per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie e' compilato dai rispettivi capi di laboratorio o di servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale dell'Istituto.