Art. 217.
(Rapporto informativo per gli impiegati  con  qualifica  inferiore ad
                               aiuto)

  Il  rapporto  informativo per il personale delle carriere direttive
con  qualifica  inferiore  ad  aiuto od equiparata e per il personale
delle  carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie e' compilato dai
rispettivi capi di laboratorio o di servizio. Il giudizio complessivo
e' espresso dal direttore generale dell'Istituto.