Art. 116. 
 
  Il piazzale deve  essere  tenuto  sgombro  da  ogni  materiale  per
un'ampiezza  tale  da  consentire  l'immediato   allontanamento   del
personale in caso di pericolo. 
  I treni di vagoncini  stazionanti  parallelamente  alle  fronti  di
abbattimento debbono presentare,  a  distanza  non  maggiore  di  100
passaggi liberi per vie di scampo al personale.