Art. 376 (Art. 179 Cod. Str.) 
                          (Cronotachigrafo) 
  1. L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo,  nelle  ipotesi
previste dall'articolo 179, comma 7, del  codice,  e'  soggetta  alla
verifica da parte dell'Ufficio Metrico Provinciale, o di una officina
da questi autorizzata, ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727. 
  2.  L'ufficio  o  l'officina  di  cui   al   comma   1   rilasciano
certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e  dell'esito  positivo
della verifica. La certificazione dovra' essere  fatta  pervenire,  a
cura del titolare della licenza, all'organo  che  ha  proceduto  alla
contestazione della violazione. 
 
          Nota all'art. 376:
             -   La   legge   13  novembre  1978,  n.  727,  recante:
          "Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20  luglio
          1970,  e  successive modificazioni e integrazioni, relativo
          alla istituzione di  uno  speciale  apparecchio  di  misura
          destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore
          dei trasporti su strada" e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 23 novembre 1978, n. 328.