Art. 376 (Art. 179 Cod. Str.)
(Cronotachigrafo)
1. L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi
previste dall'articolo 179, comma 7, del codice, e' soggetta alla
verifica da parte dell'Ufficio Metrico Provinciale, o di una officina
da questi autorizzata, ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727.
2. L'ufficio o l'officina di cui al comma 1 rilasciano
certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo
della verifica. La certificazione dovra' essere fatta pervenire, a
cura del titolare della licenza, all'organo che ha proceduto alla
contestazione della violazione.
Nota all'art. 376:
- La legge 13 novembre 1978, n. 727, recante:
"Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio
1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo
alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura
destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore
dei trasporti su strada" e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 novembre 1978, n. 328.