Art. 376 (Art. 179 Cod. Str.) (Cronotachigrafo) 1. L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi previste dall'articolo 179, comma 7, del codice, e' soggetta alla verifica da parte dell'Ufficio Metrico Provinciale, o di una officina da questi autorizzata, ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727. 2. L'ufficio o l'officina di cui al comma 1 rilasciano certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica. La certificazione dovra' essere fatta pervenire, a cura del titolare della licenza, all'organo che ha proceduto alla contestazione della violazione.
Nota all'art. 376: - La legge 13 novembre 1978, n. 727, recante: "Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1978, n. 328.