Art. 239. 
                          F i n a l i t a' 
 
  1. I Conservatori di musica hanno per fine l'istruzione musicale. 
  2. Al conservatorio di musica si accede con esame di ammissione. 
  3. I  requisiti  necessari  per  l'ammissione  sono  stabiliti  con
regolamento. Fino all'emanazione  di  nuove  norme  regolamentari  al
riguardo, si applicano le disposizioni del regio decreto 11  dicembre
1930, n. 1945 e successive modificazioni. 
  4. Nel conservatorio di musica non si puo'  ripetere  piu'  di  una
volta lo stesso anno di corso. 
  5. Presso i conservatori  di  musica  funzionano  le  scuole  medie
annesse di cui articolo 174, al fine  dell'assolvimento  dell'obbligo
scolastico. 
  6. Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio  di
musica di Bolzano, adottate in attuazione dello statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige. 
 
          Nota all'art. 239:
             Il R.D.  n.  1945/1930  reca:  Norme  per  l'ordinamento
          dell'istruzione   musicale   ed   approvazione   dei  nuovi
          programmi di esame.