Art. 241 Direttore 1. Ad ogni conservatorio di musica e' preposto un direttore, che sovrintende all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'istituto. 2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento del conservatorio direttamente al Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione. 3. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo nelle funzioni didattiche e disciplinari in caso di assenza o di impedimento. 4. Il direttore e' assunto per pubblico concorso, per titoli ed esami. 5. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire senza concorso i posti di direttore a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro puo' esonerare dal periodo di prova il personale cosi' nominato. 6. I posti di direttore non coperti da titolari sono affidati dal dirigente preposto all'istruzione artistica, per incarico temporaneo, ad uno dei docenti del conservatorio.