Art. 245. 
          Disciplina della professione di maestro di canto 
 
  1.  Nessuno  puo'  assumere  il  titolo  di  maestro  di  canto  ed
esercitare la relativa professione se  non  abbia  conseguito  in  un
conservatorio di musica statale o in un istituto musicale  pareggiato
il diploma di canto nel ramo didattico, salvo il disposto  del  comma
2. 
  2. Il docente di canto nei conservatori di musica statali  e  negli
istituti musicali pareggiati e coloro che siano stati titolari  delle
cattedre di canto in tali  istituti  hanno  diritto  di  assumere  il
titolo di maestro di canto e di esercitare  la  relativa  professione
ancorche' siano sprovvisti del diploma di cui al comma 1. 
  3. E' istituito un albo professionale  dei  maestri  di  canto.  Le
norme  concernenti  la  formazione  dell'albo,  le  condizioni  e  le
modalita' per l'iscrizione ed ogni altra norma per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite  con  decreto
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il  Ministro  del
tesoro. 
  4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano  a  coloro
che insegnano canto nel campo della musica religiosa o corale  ovvero
che insegnano musica e canto negli istituti di istruzione  secondaria
oppure  si  trovino  in   possesso   del   titolo   di   abilitazione
all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole medie, purche'
esercitino  la  loro  attivita'  entro  i   limiti   del   rispettivo
insegnamento.