Art. 246. Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale 1. Nessuno puo' esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica, ne' fare parte di orchestre che si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non abbia conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente ai commi 2 e 3. 2. Per esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica e' prescritto il possesso del diploma relativo allo strumento o agli strumenti che formano la rispettiva materia d'insegnamento. 3. Per far parte delle orchestre di cui al comma 1 si richiede: a) il diploma, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche o liriche; b) l'attestato di compimento del periodo medio oppure, se il corso regolare di studi consti di due soli periodi, l'attestato di compimento del periodo inferiore, quando si voglia far parte di orchestre di operette. 4. Le orchestre della RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a. sono comprese, agli effetti della presente legge, nel novero delle orchestre sinfoniche o liriche. 5. Il diploma o l'attestato, rispettivamente a norma del presente articolo, debbono essere relativi allo strumento o agli strumenti che si vogliono suonare in orchestra. 6. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ne' ai luoghi di culto, e, in generale, agli istituti, collegi o convitti religiosi o che siano sotto la dipendenza di autorita' ecclesiastiche, sempre che le rispettive attivita' artistiche e didattiche siano dirette a scopo di culto, ne' ai conservatori di musica e agli istituti pareggiati. 7. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano: alle orchestre dei caffe', cinematografi e delle sale da ballo, con un numero di persone non superiori a sei; alle orchestre costituite, in occasione di saggi scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza di collegi o convitti; alle orchestre costituite per feste di beneficenza; alle bande musicali. 8. Coloro che ai sensi del presente articolo possono insegnare materie musicali o far parte di orchestre possono essere iscritti in appositi albi. Le norme concernenti la formazione degli albi, le condizioni per esservi iscritto, la determinazione dell'oggetto professionale e la disciplina sugli iscritti sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri del tesoro e della pubblica istruzione.