Art. 246. 
Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole
                     di musica e di orchestrale 
 
  1. Nessuno puo' esercitare la professione  di  docente  di  materie
musicali in istituti o scuole di musica, ne' fare parte di  orchestre
che si producono in luoghi pubblici o  aperti  al  pubblico,  se  non
abbia conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto 
musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente ai commi 
2 e 3. 
  2. Per esercitare la professione di docente di materie musicali  in
istituti o scuole di musica e' prescritto  il  possesso  del  diploma
relativo allo strumento o agli strumenti che  formano  la  rispettiva
materia d'insegnamento. 
  3. Per far parte delle orchestre di cui al comma 1 si richiede: 
    a) il diploma, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche
o liriche; 
    b) l'attestato di compimento del  periodo  medio  oppure,  se  il
corso regolare di studi consti di due soli  periodi,  l'attestato  di
compimento del periodo inferiore,  quando  si  voglia  far  parte  di
orchestre di operette. 
  4. Le orchestre della RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a. sono
comprese,  agli  effetti  della  presente  legge,  nel  novero  delle
orchestre sinfoniche o liriche. 
  5. Il diploma o l'attestato, rispettivamente a norma  del  presente
articolo, debbono essere relativi allo strumento o agli strumenti che
si vogliono suonare in orchestra. 
  6. Le disposizioni di cui al comma  1,  non  si  applicano  ne'  ai
luoghi di culto, e, in generale, agli istituti,  collegi  o  convitti
religiosi  o   che   siano   sotto   la   dipendenza   di   autorita'
ecclesiastiche, sempre  che  le  rispettive  attivita'  artistiche  e
didattiche siano dirette a scopo di culto,  ne'  ai  conservatori  di
musica e agli istituti pareggiati. 
  7. Le disposizioni di  cui  al  comma  3  non  si  applicano:  alle
orchestre dei caffe', cinematografi e delle sale  da  ballo,  con  un
numero di persone non superiori a sei; alle orchestre costituite,  in
occasione di saggi scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche di
assistenza e di beneficienza di collegi o  convitti;  alle  orchestre
costituite per feste di beneficenza; alle bande musicali. 
  8. Coloro che ai sensi  del  presente  articolo  possono  insegnare
materie musicali o far parte di orchestre possono essere iscritti  in
appositi albi. Le norme concernenti  la  formazione  degli  albi,  le
condizioni  per  esservi  iscritto,  la  determinazione  dell'oggetto
professionale e la  disciplina  sugli  iscritti  sono  stabilite  con
decreto del Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  i
ministri del tesoro e della pubblica istruzione.