Art. 244.

  1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori
dei  casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi o decreti
fanno  riferimento ad uffici o organi giudiziari da esso soppressi il
riferimento  si  intende  agli  uffici  o  agli organi cui sono state
trasferite le relative funzioni.
  2.  Le  funzioni  del pretore non attribuite espressamente ad altra
autorita'  sono  attribuite al tribunale in composizione monocratica,
anche  se  relative  a procedimenti disciplinati dagli articoli 737 e
seguenti  del  codice  di  procedura  civile  o nei quali e' previsto
l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
  3.  Quando la competenza del pretore e' prevista in via alternativa
a  quella  del  presidente  del  tribunale,  la competenza si intende
attribuita in via esclusiva a quest'ultimo.
 
           Nota all'art. 244:
            - Gli articoli 737 e seguenti  del  Codice  di  procedura
          civile  contengono disposizioni relative ai procedimenti in
          camera di consiglio.