Art. 244. 1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi o decreti fanno riferimento ad uffici o organi giudiziari da esso soppressi il riferimento si intende agli uffici o agli organi cui sono state trasferite le relative funzioni. 2. Le funzioni del pretore non attribuite espressamente ad altra autorita' sono attribuite al tribunale in composizione monocratica, anche se relative a procedimenti disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile o nei quali e' previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. 3. Quando la competenza del pretore e' prevista in via alternativa a quella del presidente del tribunale, la competenza si intende attribuita in via esclusiva a quest'ultimo.
Nota all'art. 244: - Gli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile contengono disposizioni relative ai procedimenti in camera di consiglio.