Art. 245 1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sara' attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di efficacia del presente decreto.
Nota all'art. 245: - Il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, reca: "Ordinamento giudiziario". - Si riporta il testo dell'art. 106 della Costituzione: "Art. 106. - Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario puo' ammettere la nomina, anche elettiva di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.".