Art. 245

  1.  Le  disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come
modificate  o  introdotte  dal presente decreto, in forza delle quali
possono  essere  addetti  al tribunale ordinario e alla procura della
Repubblica  presso  il  tribunale  ordinario  magistrati  onorari, si
applicano fino a quando non sara' attuato il complessivo riordino del
ruolo   e   delle   funzioni  della  magistratura  onoraria  a  norma
dell'articolo  106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non
oltre cinque anni dalla data di efficacia del presente decreto.
 
           Nota all'art. 245:
            -  Il  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  reca:
          "Ordinamento giudiziario".
            - Si riporta il testo dell'art. 106 della Costituzione:
            "Art. 106. - Le nomine dei  magistrati  hanno  luogo  per
          concorso.
            La  legge  sull'ordinamento giudiziario puo' ammettere la
          nomina, anche elettiva di magistrati onorari per  tutte  le
          funzioni attribuite a giudici singoli.
            Su    designazione    del   Consiglio   superiore   della
          magistratura  possono  essere   chiamati   all'ufficio   di
          consiglieri  di  cassazione, per meriti insigni, professori
          ordinari di universita' in materie  giuridiche  e  avvocati
          che  abbiano  quindici  anni  di esercizio e siano iscritti
          negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.".